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Regione Piemonte

Zona Traffico Limitato (ZTL)

Zona Traffico Limitato

Rinnovo autorizzazioni per la Zona a Traffico Limitato anno 2023

Si comunica, che con delibera di Giunta Comunale n. 250 del 22/12/2022, tutte le autorizzazioni per la Zona a Traffico Limitato con scadenza nell’anno in corso, sono state prorogate al 31/12/2023 e comunque non oltre la data della messa in funzione del nuovo sistema di videosorveglianza e controllo varchi Z.T.L..

Regolamento

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento intende disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato (ZTL) opportunamente individuate e delimitate con provvedimento della Giunta Comunale e tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

2. Esso sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale in materia.

Articolo 2 – La Zona a Traffico Limitato allo stato attuale

1. La zona a traffico limitato (ZTL) di Biella comprende attualmente il Centro Storico, il Rione Piazzo, il Rione Riva e le Coste.

2. L’accesso alle ZTL controllato da telecamere è attualmente limitato a tredici varchi e nella fattispecie :

3. La circolazione all’interno della ZTL è in generale vietata; sono esclusi dall’osservanza del divieto :

4. I responsabili dei veicoli di cui al comma 3° del presente articolo dovranno comunque comunicare all’Ufficio ZTL del Comune di Biella i numeri di targa dei summenzionati mezzi.

Cartina Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Articolo 3 – Controllo degli accessi

1. Il sistema di controllo, di cui all’articolo 2, comma 2°, del presente Regolamento, è composto da una serie di stazioni locali di rilevamento, detti varchi, collegati con la centrale di controllo della Polizia Locale. Ogni varco consiste in una telecamera che rileva il passaggio dei veicoli, scatta la foto alla targa dei mezzi, ed un elaboratore invia l’immagine alla centrale di controllo dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontate con una lista di mezzi autorizzati e, a seguito di accurati controlli, vengono, se autorizzati, scartati senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio, mentre i veicoli che, non risultano essere autorizzati al transito, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.

2. Le immagini saranno conservate sino alla definizione della contestazione effettuata. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Articolo 4 – Le autorizzazioni alla circolazione nella ZTL

1. Le autorizzazioni alla circolazione nella ZTL sono rilasciate :

2. Le autorizzazioni temporanee vengono rilasciate ad artigiani o ad altre categorie di lavoratori, che debbono svolgere la propria attività all’interno della ZTL per un periodo determinato di tempo, comunque superiore ai tre giorni.

3. La durata delle autorizzazioni, di cui al comma 1°, è pari ad un anno rinnovabile con deliberazione di giunta.

Articolo 5 – Permesso giornaliero alla circolazione nella ZTL

1. Coloro i quali, pur non rientrando tra i soggetti elencati nell’articolo 4 del presente regolamento, debbono saltuariamente circolare, per comprovate esigenze, all’interno delle ZTL dovranno preventivamente recarsi agli Uffici del Comando Polizia Municipale al fine di comunicare la targa del veicolo; il personale operante rilascerà una ricevuta che dovrà essere esposta in modo visibile sul cruscotto del veicolo stesso.

2. Saranno esentati dall’obbligo, di cui al comma precedente, coloro i quali circoleranno per motivi di pubblica utilità o in stato di necessità; in tal caso si potrà comunicare la targa del veicolo circolante nelle quarantotto ore successive alla circolazione.

3. Le comprovate esigenze saranno valutate insindacabilmente dal personale della Polizia Municipale operante.

4. Il permesso avrà una durata massima di tre giorni.

Articolo 6 – Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nella ZTL

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4 del presente Regolamento sono rilasciate dal Comando Polizia Municipale.

2. I residenti nella ZTL potranno richiedere un’autorizzazione per ogni veicolo intestato ad un componente del proprio nucleo famigliare. I permessi di tipo A non consentono la sosta all’interno della ZTL, con l’esclusione delle operazioni di carico/scarico nel qual caso il veicolo dovrà essere parcato negli appositi stalli all’uopo predisposti.

3. I dimoranti nella ZTL potranno richiedere un’autorizzazione per ogni veicolo posseduto.

4. Le attività economiche o professionali con sede nella ZTL potranno ottenere un’autorizzazione per ogni attività o in numero pari al numero di posti auto posseduti. I permessi di tipo A non consentono la sosta all’interno della ZTL, con l’esclusione delle operazioni di carico/scarico nel qual caso il veicolo dovrà essere parcato negli appositi stalli all’uopo predisposti.

5. I proprietari di posto auto all’interno della ZTL potranno ottenere un permesso per ogni posto posseduto in forma esclusiva.

6. Le testate giornalistiche potranno ottenere due autorizzazioni.

7. Le associazioni onlus, che effettuano servizio di trasporto di persone con problemi motori, potranno ottenere fino ad un massimo di tre autorizzazioni ZTL.

Articolo 7 – Carico scarico merci

1. Le operazioni di carico scarico merci dovranno essere effettuate prevalentemente dalle ore 6.00 alle ore 10.00.

2. Le operazioni di carico scarico effettuate nelle rimanenti ore del giorno dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando di Polizia Municipale.

Articolo 8 – Inserimento numero targa dei veicoli

1. Tutti i veicoli a motore, per circolare all’interno della ZTL, al fine di evitare l’avvio del procedimento sanzionatorio, debbono avere la propria targa registrata in un apposito archivio conservato negli Uffici della Polizia Locale.

2. La registrazione avviene d’ufficio per coloro i quali posseggono un’autorizzazione prevista dall’articolo 4 del presente Regolamento, con l’esclusione di quelle rilasciate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1° lettere “p” e “s”.

3. Coloro i quali effettuano servizio di corriere espresso dovranno fornire, annualmente, l’elenco delle targhe dei veicoli che effettuano tale servizio all’interno della ZTL, nonché la documentazione che attesti lo svolgimento del servizio espresso.

4. I responsabili delle strutture alberghiere, site all’interno della ZTL, dovranno comunicare le targhe degli ospiti che hanno circolato all’interno della ZTL per raggiungere l’esercizio; tale comunicazione dovrà avvenire nelle quarantotto ore successive al passaggio.

5. I titolari di autorizzazione per diversamente abili, residenti nella provincia di Biella, o che, pur essendo residenti in altra provincia, possano dimostrare di doversi recare costantemente all’interno della ZTL, potranno comunicare fino ad un massimo di due targhe dei veicoli che normalmente utilizzano. Per transiti saltuari, i titolari di autorizzazione per diversamente abili potranno comunicare, o direttamente al Comando di Polizia Municipale o per mezzo di fax, mail o tramite posta raccomandata, entro sette giorni, l’avvenuta circolazione.

6. I medici che effettuano visite domiciliari all’interno della ZTL, potranno comunicare fino ad un massimo di due targhe dei veicoli che normalmente utilizzano.

7. Coloro i quali effettuano consegne merci, dalle ore 6.00 alle ore 10.00, ad esercizi commerciali siti all’interno della ZTL con frequenze almeno settimanali potranno, annualmente, comunicare la targa del veicolo utilizzato; per consegne saltuarie, nel medesimo periodo temporale, potranno comunicare, o direttamente al Comando di Polizia Municipale o per mezzo di fax, mail o tramite posta raccomandata, entro due giorni, l’avvenuta circolazione.

8. Le sostituzioni, anche temporanee, dei veicoli registrati nell’elenco degli autorizzati dovranno essere obbligatoriamente comunicate all’Ufficio Permessi ZTL.

Articolo 9 – Uso dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione dovrà essere esposta in originale esclusivamente sul veicolo per il quale sarà rilasciata.

2. L’uso di autorizzazione su altro veicolo, l’esposizione di fotocopie o l’uso improprio nel caso di autorizzazione rilasciate a persone invalide, comporterà il ritiro e la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso.

3. La venuta meno dei requisiti per cui l’autorizzazione fu rilasciata obbligherà il titolare a restituire la medesima all’Ufficio Permessi ZTL del Comune di Biella.

4. L’inottemperanza della disposizione di cui al precedente comma comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Articolo 10 – Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, di cui al presente Regolamento, sarà indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Biella.

2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell’elenco di cui al D.P.R. 445/00.

3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell’autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.

4. Ai sensi del D.P.R. 642/72 dovrà essere corrisposta l’imposta di bollo sia per l’istanza sia per l’autorizzazione alla circolazione nella ZTL. Sono esentati da tale obbligo solamente le domande e, quindi, le relative autorizzazioni presentate da soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Articolo 11 – Predisposizione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno istruite e predisposte dall’Ufficio Permessi ZTL del Comune di Biella.

2. Le autorizzazioni, generalmente, saranno rilasciate entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12 – Risposte alle istanze e ricorsi

1. Eventuali istanze, in deroga al presente Regolamento, o ricorsi dovranno essere indirizzate al Responsabile della Polizia Locale della Città di Biella.

2. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale deciderà in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

Articolo 13 – Abrogazioni

1. Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni ZTL.

Articolo 14 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

 

IL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 25.10.2011

IMPORTANTE

Nella domanda indicare SEMPRE un recapito telefonico per eventuali comunicazioni o chiarimenti.

Per tutte le modifiche è necessario restituire i vecchi permessi.

I motulesi già registrati non devono inoltrare ulteriori domande o richieste permessi.

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