Delibera di Giunta n.155 del 27/04/2020 "Emergenza COVID-19 - Differimento dei termini di scadenza Imposta Comunale sulla Pubblicità"
Normativa di riferimento: Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Delibera di Giunta n. 403 del 18/11/2019 - ICP e DPA - Tariffe 2020
Delibera di Giunta n. 405 del 26/11/2018 - ICP e DPA - Tariffe 2019
Delibera di Giunta n. 24 del 21/01/2019 - ICP e DPA - Tariffe 2019 RETTIFICA
Delibera di Giunta n. 24 del 21/01/2019 - Prospetto allegato (aliquote confermate per il 2020)
Regolamento per l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni
Perimetrazione categoria speciale per l'imposta comunale sulla pubblicità
Concessionario
ICA Società Unipersonale S.r.l.
Sede operativa: Corso De Gasperi A., 47/C - 13900 Biella (BI)
Orario d'ufficio:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Tel.: 015/401162
Fax: 015/8497137
E-mail: ica.biella@icatributi.it - affissioni.biella@icatributi.it
PEC: info@pec.icatributi.com (specificare sempre il Comune di Biella in oggetto)
Pagamento dell'imposta
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro.
Per la pubblicità annuale e temporanea il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 1040070912 intestato a: "Comune di Biella servizio tesoreria" ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.
L'importo finale in Euro deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino: tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale, sicché, se il terzo decimale è inferiore a 5 (= 1,2,3,4), l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto al centesimo inferiore, se invece il terzo decimale è uguale o superiore a 5 (= 5,6,7,8,9), l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso al centesimo superiore. Il problema non si pone se l'importo è composto da due soli decimali.
Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)
L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Chi deve pagare
Articolo 6 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Modalità di applicazione dell'imposta
Articolo 7 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Dichiarazione
Articolo 8 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Riduzioni dell'imposta
Articolo 16 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Esenzioni dall'imposta
Articolo 17 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
(*) Definizione di "insegna di esercizio" ricavata dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: «Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.»
Categoria speciale
È incluso nella Categoria Speciale il territorio circoscritto dalla seguente perimetrazione (allegato A del regolamento):
Biella Piano e Biella Piazzo
Piazza San Paolo - Via Carso - Via Bertodano - Via Repubblica - Via Matteotti - Via Carducci - Via Galilei - Via Marocchetti - Piazza Battiani - Viale C. Battisti - Via C. Zegna - Costa Del Piazzo - Piazza Cucco - Piazza Cisterna - Corso Del Piazzo - Via Mentegazzi - Via Ivrea - Via Rigola - Via Rosselli - Via Gersen - Via Rosmini - Via Valle d'Aosta - Via Cottolengo - Corso San Maurizio - SS230 - Viale De Andrè - Via Antoniotti - Via Candelo - Via Trossi - Piazza San Paolo.
Biella Chiavazza
Via Milano - Via C.A. Coda - Via Della Vittoria - Piazza Beretta - Via Rosazza - Via Cadorna - Via Milano.
Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per l'affissione di manifesti negli impianti predisposti nel territorio comunale.
Chi deve pagare
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
Riduzioni del diritto
Articolo 20 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
Riduzioni del 50% del diritto - Ne godono le seguenti categorie:
- manifesti dello Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;
- (*) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro privi di sponsorizzazioni;
- (*) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, privi di sponsorizzazioni;
(*) Importante: la riduzione non viene accordata indiscriminatamente a tutti i manifesti commissionati da enti e associazioni privi di fini di lucro; si fa un esempio: la Legge distingue tra il primo caso, che è il manifesto reclamizzante l'attività istituzionale generica dell'associazione (es. "Associazione Y iscrivetevi per usufruire dei nostri servizi", in questo caso è comunque dovuta la riduzione), e il secondo caso, che si riferisce ad attività specifiche dell'associazione, per le quali è obbligatorio il patrocinio dell'ente pubblico territoriale (es. "L'Associazione Y organizza per il giorno .. una gita a Parigi...", in questo caso si accorda la riduzione solamente se sul manifesto è specificato il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico, altrimenti il diritto va pagato per intero.
Questa fondamentale distinzione si applica a tutti i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e vanno pertanto rifiutati quei manifesti per i quali il pagamento, rientrando nel secondo caso e per i quali non vi sia il patrocinio dell'ente pubblico, non venga eseguito per intero.
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni;
- annunci mortuari (la comunicazione della famiglia).
Esenzioni dal diritto
Articolo 21 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
- manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio
- manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, chiamata e richiamata alle armi
- manifesti di Stato, Regioni e Provincie in materia di tributi
- manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche europee regionali e amministrative
- ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
- manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati (se i corsi non rientrano in tali ipotesi, ad esempio manifesti di scuole private e di corsi linguistici, il diritto va corrisposto per intero).
Affissioni annullate
Per le affissioni annullate o rinviate dal committente prima dell'esecuzione dell'affissione è dovuto il rimborso della metà del diritto pagato. Se l'annullamento perviene oltre la data prevista per l'uscita dei manifesti, nessun rimborso è dovuto, né è possibile accreditare il diritto versato dal committente a copertura di future affissioni.
Categoria speciale
È incluso nella Categoria Speciale il territorio circoscritto dalla seguente perimetrazione (allegato A del regolamento):
Viale Macallè - Piazza Adua - Viale Roma - Piazza San Paolo - Via Carso - Via Bertodano - Via Repubblica - Viale Matteotti - Viale Carducci - Viale Galilei - Via Marocchetti - Piazza Battiani - Viale C. Battisti - Via Cavour - Piazza Martiri - Via P. Micca - Via Ferrero - Via Q. Sella - Piazza Cossato - Via Ivrea - Via Rigola - Via Rosselli.
Sanzioni ed interessi
Articolo 24 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Omessa presentazione della dichiarazione: si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento, con un minimo di 51,65 Euro.
Infedele dichiarazione: si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento percento della maggiore imposta .
Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
Ritardato od omesso versamento dell'imposta, del diritto o delle singole rate: è dovuta, indipendentemente da quella precedente, una sanzione amministrativa pari al 30%.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del saggio legale, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
Per la violazione delle norme regolamentari il Comune può applicare sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, il Comune o il Concessionario del servizio può effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
Ricorso
L'eventuale ricorso all'avviso di accertamento deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.
Il ricorso va inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
Ravvedimento operoso
La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Omesso/parziale versamento (sanzione piena 30%)
Sanzione ridotta per versamenti tardivi dalla scadenza:
- 0,1% giornaliero, entro 15 giorni (0,1% per 1 giorno, 0,2% per 2 giorni, ecc, fino a 1,5% per 15 giorni);
- 1,5%, da 16 a 30 giorni;
- 1,67%, da 31 a 90 giorni;
- 3,75%, da 91 ad un anno;
- 4,28%, da un anno a due anni;
- 5%, oltre i due anni.
Omessa denuncia
Sanzione ridotta ad un ottavo del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni da quando era dovuta.
Rimborsi
Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in carta libera, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.
Tariffe ICP anno 2020
Comune in Classe III (30.001-100.000 ab.)
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 507/1993 appartengono alla categoria speciale le località individuate dall'allegato A del Regolamento per l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. Le tariffe della categoria speciale possono essere aumentate fino al 150%.
Pubblicità ordinaria (art. 12 D.lgs. 507/1993)
Per pubblicità di durata pari o inferiore ai 3 mesi si applica una tariffa pari a un decimo di quella annuale
Si applica una maggiorazione del 50% per pubblicità con superficie superiore a 5,5mq., del 100% per pubblicità con superficie superiore a 8,5mq.
Qualora la pubblicità ordinaria o con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 1,55 | 3,10 | 4,65 | 15,49 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 2,32 | 4,65 | 6,97 | 23,24 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 3,49 | 6,97 | 10,46 | 34,86 |
Oltre 8,5mq. | 4,65 | 9,30 | 13,94 | 46,48 |
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 3,10 | 6,20 | 9,30 | 30,99 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 4,64 | 9,30 | 13,94 | 46,48 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 6,98 | 13,94 | 20,92 | 69,72 |
Oltre 8,5mq. | 9,30 | 18,60 | 27,88 | 92,96 |
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 3,87 | 7,75 | 11,62 | 38,73 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 5,81 | 11,62 | 17,43 | 58,10 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 6,97 | 13,94 | 20,92 | 69,72 |
Oltre 8,5mq. | 8,13 | 16,27 | 24,40 | 81,34 |
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 7,74 | 15,50 | 23,24 | 77,46 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 11,62 | 23,24 | 34,86 | 116,20 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 13,94 | 27,88 | 41,84 | 139,44 |
Oltre 8,5mq. | 16,26 | 32,54 | 48,80 | 162,68 |
Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, comma 3, D.lgs. 507/1993)
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | 74,34 |
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | 49,58 |
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie | 24,79 |
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Se il veicolo viene sostituito ad anno in corso, l'imposta viene corrisposta per intero in relazione al nuovo veicolo.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14, commi 1, 2 e 3, D.lgs. 507/1993)
Per pubblicità di durata pari o inferiore ai 3 mesi si applica una tariffa pari a un decimo di quella annuale.
Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 4,96 | 9,92 | 14,87 | 49,58 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 7,44 | 14,87 | 22,31 | 74,37 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 11,16 | 22,31 | 33,47 | 111,55 |
Oltre 8,5mq. | 14,87 | 29,75 | 44,62 | 148,74 |
Superficie | Pubblicità temporanea | Pubblicità annuale | ||
---|---|---|---|---|
Fino a 1 mese | Fino a 2 mesi | Fino a 3 mesi | ||
Fino a 1mq. | 12,39 | 24,79 | 37,18 | 123,95 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 18,59 | 37,18 | 55,78 | 185,92 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 22,31 | 44,62 | 66,93 | 223,11 |
Oltre 8,5mq. | 26,03 | 52,06 | 78,09 | 260,29 |
Pubblicità effettuata attraverso proiezioni (art. 14, commi 4 e 5, D.lgs. 507/1993)
Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
Categoria normale | 3,10 |
Categoria speciale | 7,75 |
Qualora la pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
Pubblicità effettuata attraverso striscioni (art. 15, comma 1, D.lgs. 507/1993)
La pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
Superficie | Fino a 15 giorni | Fino a 30 giorni | Fino a 45 giorni | Fino a 60 giorni |
---|---|---|---|---|
Fino a 1mq. | 15,49 | 30,99 | 46,48 | 61,97 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 23,24 | 46,48 | 69,72 | 92,96 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 34,86 | 69,72 | 104,58 | 139,44 |
Oltre 8,5mq. | 46,48 | 92,96 | 139,44 | 185,92 |
Superficie | Fino a 15 giorni | Fino a 30 giorni | Fino a 45 giorni | Fino a 60 giorni |
---|---|---|---|---|
Fino a 1mq. | 38,37 | 77,47 | 116,20 | 154,94 |
Da 1mq. a 5,5mq. | 58,10 | 116,20 | 174,30 | 232,41 |
Da 5,5mq. a 8,5mq. | 69,72 | 139,44 | 209,17 | 278,89 |
Oltre 8,5mq. | 81,34 | 162,68 | 244,03 | 325,37 |
Pubblicità varia (art. 15 D.lgs. 507/1993)
Tariffa giornaliera | 74,37 |
Tariffa giornaliera | 37,18 |
Tariffa giornaliera per ogni persona impiegata | 3,10 |
Tariffa giornaliera per ogni persona impiegata – CATEGORIA SPECIALE | 7,75 |
Tariffa giornaliera per ciascun punto di pubblicità | 9,30 |
Tariffa giornaliera per ciascun punto di pubblicità – CATEGORIA SPECIALE | 23,24 |
Tariffe DPA anno 2020
Per il calcolo della tariffa si individua innanzitutto il numero complessivo di fogli, moltiplicando il numero di manifesti ricevuti per il numero di fogli secondo il seguente prospetto:
FORMATO FOGLI | |||
---|---|---|---|
70 x 100 = 1 | 100 X 140 = 2 | 140 x 200 = 4 | 600 x 280 = 24 |
Dopodiché si moltiplica il numero complessivo di fogli per la tariffa corrispondente al numero di giorni di esposizione richiesti dal committente, individuando la tariffa medesima a seconda che il numero complessivo di fogli sia o meno superiore a 50 fogli, come da tabelle seguenti:
Periodo/Superfici | Inferiori a 1mq. | Superiori a 1mq. |
---|---|---|
Primi 10 giorni | 1,24 | 1,86 |
Per periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,37 | 0,56 |
Giorni di esposizione fino a | 10 giorni | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
---|---|---|---|---|---|
Superfici inferiori a 1mq. | 1,24 | 1,61 | 1,98 | 2,36 | 2,73 |
Superfici superiori a 1mq. | 1,86 | 2,42 | 2,97 | 3,53 | 4,09 |
Giorni di esposizione fino a | 10 giorni | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
---|---|---|---|---|---|
Superfici inferiori a 1mq. | 3,10 | 4,03 | 4,96 | 5,89 | 6,82 |
Superfici superiori a 1mq. | 4,65 | 6,04 | 7,44 | 8,83 | 10,23 |
Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti di formato compreso tra otto e dodici fogli si applica una maggiorazione tariffaria del 50% da calcolarsi sulla tariffa base.
Per i manifesti di formato superiore a dodici fogli (esempio poster 600/240) si applica una maggiorazione tariffaria del 100% da calcolarsi sulla tariffa base.
Diritto di urgenza: Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82.
Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro).