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Regione Piemonte

Covid-19 “fase2”: ordinanze e disposizioni attuative da seguire

Dettagli della notizia

Data:

12 Giugno 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

Aggiornamento - venerdì 12 giugno: ore 15

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato di aver firmato il Dpcm che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

In allegato è possibile consultare il nuovo Dpcm

- via governo.it -

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Aggiornamento - mercoledì 27 maggio: ore 21

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza n. 64 del 27 maggio, che prevede da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, salvo diverse regolamentazioni dei Sindaci relative al proprio territorio comunale, l'obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto del territorio regionale, ma solo all’interno dei centri abitati e nelle aree commerciali.

L’obbligo non sarà valido per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Non sarà, inoltre, obbligatorio indossare la mascherina mentre si pratica attività sportiva e motoria.

Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione continuano a essere valide negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti le prescrizioni previste dalle linee guida del Protocollo nazionale siglato tra Regioni e Governo. Pertanto l’uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all’interno che all’esterno nei dehors.

Tra gli allegati l'ordinanza della Regione Piemonte

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Aggiornamento - domenica 24 maggio: ore 14

Ordinanza regionale 23 maggio - via Regione Piemonte

Sono due le novità inserite nella nuova ordinanza del presidente Alberto Cirio in vigore dal 23 maggio al 14 giugno:

- obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali, compresi parcheggi e aree gioco;

- chiusura di bar e ristoranti al massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti.

L’ordinanza riprende poi le disposizioni contenute in quella del 18 maggio.

E' possibile consultare l'ordinanza tra gli allegati.

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Aggiornamento - sabato 16 maggio 2020: ore 16

RIAPERTURE IN PIEMONTE - via Consiglio regionale del Piemonte

Così come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in corso di definizione a Roma, da lunedì 18 maggio in Piemonte riapriranno tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing e tutti i servizi per gli animali (oltre alle toelettature già attive potranno riprendere l’attività i dog sitter, le pensioni e l’addestramento).

- Sempre da lunedì riapriranno anche tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.

- Dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza.

- Dal 20 maggio torneranno invece operativi nei mercati anche i banchi extralimentari, per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza.

- Tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti: la data precisa verrà definita in giornata in raccordo con quanto sarà previsto nel nuovo decreto del Governo sulle riaperture, atteso nelle prossime ore. Resta al momento consentito il servizio di asporto.

- via Regione Piemonte -

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Aggiornamento - domenica 3 maggio 2020: ore 19,30

È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Il documento è consultabile tra gli allegati di questa pagina

- via Ministero dell'Interno -

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Aggiornamento - domenica 3 maggio 2020: ore 12

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n.50, che sarà valida dal 4 al 17 maggio.

Queste le principali disposizioni:

- è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine);

- è consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;

- è consentito l'allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali'interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi;

- è consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale- toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale;

- nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro;

- viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.

L’ordinanza comprende anche altre disposizioni: obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante; accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona; effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco; obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell'utilizzo di mascherine e guanti monouso; divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati; blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei all'interno dei locali; accesso agli Uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell'attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.

- via Regione Piemonte -

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Aggiornamento - martedì 28 aprile 2020: ore 9,30

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm del 26 aprile per il contenimento del contagio da Covid-19 che avrà valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane. 

- Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

- Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

- Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

- Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

- Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

- Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

- A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

- Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Negli allegati è possibile consultare il nuovo Dpcm del 26 aprile 2020

- via governo.it -

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Aggiornamento - venerdì 10 aprile 2020: ore 22

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa sera ha annunciato di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e dell'industria del legno. Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.

in allegato il testo del nuovo Dpcm

- via governo.it -

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Aggiornamento - giovedì 2 aprile 2020: ore 9

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

in allegato è possibile consultare il Dpcm

via governo.it

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Aggiornamento - martedì 24 marzo 2020: ore 9

È​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020.

Documento nella sezione allegati

Via Ministero dell'Interno

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Aggiornamento - domenica 22 marzo 2020: ore 22

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

- via Ministero della Salute -

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Aggiornamento - domenica 22 marzo 2020: ore 22

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In allegato i documenti integrali 

- via governo.it -

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Aggiornamento - domenica 22 marzo 2020: ore 9

Il presidente Alberto Cirio ha deciso di emanare una nuova ordinanza che contiene un’ulteriore stretta delle misure per il contenimento del Coronavirus per il periodo che va dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

“Chiudiamo tutto quello che è possibile chiudere in base ai poteri di cui dispongono le Regioni”, rileva Cirio, per combattere “la più grande emergenza affrontata dal Dopoguerra ad oggi. Sappiamo che stiamo chiedendo un grande sforzo a ogni cittadino - puntualizza - ma vi prego di comprendere che è la scelta giusta. La nostra libertà è un bene, ma la nostra vita lo è di più. Vi prego, proteggetela restando a casa”.

Queste le nuove disposizioni:

- i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;

- l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

- chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);

- vietati gli spostamenti verso le seconde case;

- vietata la sosta e l’assembramento davanti ai distributori automatici “h24” che erogano bevande e alimenti confezionati;

- blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti;

- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);

- fermata l’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;

- vietato l’assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.

Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

L’ordinanza è stata decisa dopo che nel pomeriggio Cirio ha riunito in videoconferenza i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i rappresentanti di Anci, Anpci, Upi, Uncem e Ali (Lagautonomie), con lo scopo di valutare e condividerne i contenuti, ed è stata elaborata lavorando per tutta la giornata in sinergia anche con la Regione Lombardia, per prevedere misure il più possibile omogenee vista la contiguità territoriale.

Il documento è stato firmato nella serata del 21 marzo dal vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso.

- Via Regione Piemonte - in allegato l'ordinanza

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Aggiornamento - venerdì 20 marzo 2020: ore 22

Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate questa sera con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "È necessario fare ancora di più per contenere il contagio - ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia".

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

In allegato l'ordinanza integrale

- Via Ministero della Salute -

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Aggiornamento - giovedì 12 marzo 2020: ore 1

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato le nuove misure del Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale.

Sono sospesi fino al prossimo 25 marzo il commercio al dettaglio, i servizi alla persona e l’attività di bar e ristoranti.

Tutti i dettagli e le eccezioni sono contenuti nel decreto in vigore da giovedì 12 marzo 2020 e nei relativi allegati.

Il documento integrale è consultabile in allegato.

- Via Anci-Piemonte -

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Aggiornamento - martedì 10 marzo 2020: ore 9

MISURE URGENTI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

IN VIGORE DAL 10 MARZO AL 3 APRILE

  1. EVITARE OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E USCITA O ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE

tranne che per:

- comprovate esigenze lavorative

- situazioni di necessità

- motivi di salute

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