Una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico in un preciso arco temporale, cioè è un evento caratterizzato da una durata breve e ben definita, quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
Per queste attività occorre la procedura della licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA.
Le attivitĂ temporanee di pubblico spettacolo possono essere organizzate anche da soggetti che non svolgono professionalmente tale attivitĂ .
MANIFESTAZIONI “RIPETUTE”
Nel caso di manifestazioni che hanno richiesto la convocazione della Commissione di Vigilanza, se ripetute entro i due anni dalla convocazione stessa, alle stesse condizioni della precedente, non sussiste la necessità di richiedere nuovamente l’agibilità .
Attenzione:
Se l’attività rientra all’interno dei parametri che consentono l’applicazione delle “semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche” (art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76), utilizzare la relativa procedura prevista (Pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche).