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Regione Piemonte

Impianti termici

  • Servizio attivo

Gestione del controllo, della manutenzione e l'efficienza energetica degli impianti termici. Si occupa anche del rilascio del Bollino Verde, certificando l’efficienza energetica degli impianti.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i proprietari, locatori, conduttori, amministratori di condominio e responsabili di impianti termici situati nel territorio comunale di Biella. È rivolto a coloro che desiderano regolarizzare o mantenere in efficienza gli impianti termici, rispettando le normative vigenti.

Descrizione

IL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il territorio del comune di Biella è suddiviso, ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i., in due zone :

  • Zona E : porzione di territorio posta a quota inferiore a mt. 645,14 s.l.m.
  • Zona F : porzione di territorio posta a quota pari o superiore a mt. 645,14 s.l.m.

Nella zona E l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione :

Ore 14 giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alle 7 ore giornaliere.

Il Sindaco, su conforme deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta comunale, può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

Nella zona F non vi è nessuna limitazione all'accensione degli impianti termici.

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

  • per alcune tipologie di edifici, che per la loro destinazione d'uso, necessitano di particolari condizioni di temperatura ambiente;
  • limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione in taluni edifici o impianti definiti dalla normativa (art. 9 comma 6 del DPR 412/1993).

La temperatura ambiente

Durante il periodo in cui é in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali;
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il decreto ministeriale 5 luglio 1975 stabilisce inoltre che la temperatura minima dell’aria interna di un alloggio non deve essere inferiore a 18 °C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO

Tutti gli impianti termici sono soggetti a periodici controlli e manutenzioni ordinarie che consistono nelle operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi.

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da tecnici in possesso delle qualifiche previste dalle leggi vigenti.

I controlli possono essere di due tipi:

  • interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
  • controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.

1 Manutenzione dell’impianto termico

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.

La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.

2 Controllo dell’efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:

  1. il sistema di generazione dell’energia;
  2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Limitandoci agli impianti con generatore di calore a fiamma si riporta la periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013:

Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica [kW] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10<P<100 2
P≥100 1
Generatori alimentati a gas metano o gpl 10<P<100 4
P≥100 2

 

Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:

  • all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Sanzioni

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:

Qualora il rendimento di combustione inferiore ai limiti normativi vigenti è applicata la sanzione amministrativa da da 516,46 euro a 2.582,28 euro.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Copertura Geografica

Comune di Biella

Come fare

Per usufruire del servizio, i proprietari degli impianti devono:

  1. Seguire le disposizioni relative all’accensione degli impianti termici in base alla zona climatica in cui si trovano.
  2. Assicurarsi che i controlli periodici e le operazioni di manutenzione siano effettuati da tecnici abilitati.
  3. Verificare che l’impianto rispetti i limiti di temperatura indicati dalla normativa.

Cosa serve

Sono necessari:

  • Un impianto termico in funzione sul territorio di Biella.
  • Un manutentore abilitato per l’esecuzione dei controlli di efficienza energetica
  • Documentazione dell’impianto (libretto di impianto e rapporti di controllo tecnico).

Cosa si ottiene

  • Verifica della corretta accensione e funzionamento degli impianti termici.
  • Periodici controlli sull’efficienza degli impianti termici, garantendo minori consumi e impatti ambientali.
  • Identificazione univoca degli impianti tramite un codice e un'etichetta regionale.
  • Maggiore sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Tempi e scadenze

  • Accensione impianti: Dal 15 ottobre al 15 aprile per la Zona E. Per la Zona F, non vi sono limitazioni.
  • Manutezione periodica: La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.
  • Controlli di efficienza energetica:
    Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica [kW] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)
    Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10<P<100 2
    P≥100 1
    Generatori alimentati a gas metano o gpl 10<P<100 4
    P≥100 2

Quanto costa

  • Gli impianti che, all’atto dell’ispezione, non risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 5, comma 6 della D.G.R. 21 maggio 2021 n. 10-3262 e in corso di validità, saranno soggetti agli oneri di spesa secondo le tariffe riportate nella tabella 1 della medesima D.G.R.
  • Classi di potenza:
    Potenza Importo
    Pn < 35 € 370,00
    35 < Pn <100 € 430,00
    100 < Pn < 350 € 620,00

Accedi al servizio

  • Per chiarimenti o informazioni contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Biella.
  • 0153507418
  • 0153507256

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni : Provincia di Biella - Impianti Termici

Per ulteriori informazioni : ARPA Piemonte

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Ambiente

Via Tripoli 48 - Biella

0153507413

PEC: protocollo@cert.comune.biella.it

Gestito da:

Ufficio Ambiente

Via Tripoli 48 - Biella

Pagina aggiornata il 24/03/2025

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