A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i proprietari, locatori, conduttori, amministratori di condominio e responsabili di impianti termici situati nel territorio comunale di Biella. È rivolto a coloro che desiderano regolarizzare o mantenere in efficienza gli impianti termici, rispettando le normative vigenti.
Descrizione
IL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Il territorio del comune di Biella è suddiviso, ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i., in due zone :
- Zona E : porzione di territorio posta a quota inferiore a mt. 645,14 s.l.m.
- Zona F : porzione di territorio posta a quota pari o superiore a mt. 645,14 s.l.m.
Nella zona E l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione :
Ore 14 giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile.
È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alle 7 ore giornaliere.
Il Sindaco, su conforme deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta comunale, può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
Nella zona F non vi è nessuna limitazione all'accensione degli impianti termici.
Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
- per alcune tipologie di edifici, che per la loro destinazione d'uso, necessitano di particolari condizioni di temperatura ambiente;
- limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione in taluni edifici o impianti definiti dalla normativa (art. 9 comma 6 del DPR 412/1993).
La temperatura ambiente
Durante il periodo in cui é in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il decreto ministeriale 5 luglio 1975 stabilisce inoltre che la temperatura minima dell’aria interna di un alloggio non deve essere inferiore a 18 °C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Tutti gli impianti termici sono soggetti a periodici controlli e manutenzioni ordinarie che consistono nelle operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi.
Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da tecnici in possesso delle qualifiche previste dalle leggi vigenti.
I controlli possono essere di due tipi:
- interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
- controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.
1 Manutenzione dell’impianto termico
Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.
2 Controllo dell’efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:
- il sistema di generazione dell’energia;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
Limitandoci agli impianti con generatore di calore a fiamma si riporta la periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013:
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica [kW] | Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
---|---|---|---|
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10<P<100 | 2 |
P≥100 | 1 | Generatori alimentati a gas metano o gpl | 10<P<100 | 4 |
P≥100 | 2 |
Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:
- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
Qualora il rendimento di combustione inferiore ai limiti normativi vigenti è applicata la sanzione amministrativa da da 516,46 euro a 2.582,28 euro.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Copertura Geografica
Comune di Biella
Come fare
Per usufruire del servizio, i proprietari degli impianti devono:
- Seguire le disposizioni relative all’accensione degli impianti termici in base alla zona climatica in cui si trovano.
- Assicurarsi che i controlli periodici e le operazioni di manutenzione siano effettuati da tecnici abilitati.
- Verificare che l’impianto rispetti i limiti di temperatura indicati dalla normativa.
Cosa serve
Sono necessari:
- Un impianto termico in funzione sul territorio di Biella.
- Un manutentore abilitato per l’esecuzione dei controlli di efficienza energetica
- Documentazione dell’impianto (libretto di impianto e rapporti di controllo tecnico).
Cosa si ottiene
- Verifica della corretta accensione e funzionamento degli impianti termici.
- Periodici controlli sull’efficienza degli impianti termici, garantendo minori consumi e impatti ambientali.
- Identificazione univoca degli impianti tramite un codice e un'etichetta regionale.
- Maggiore sicurezza e conformità alle normative vigenti.
Tempi e scadenze
- Accensione impianti: Dal 15 ottobre al 15 aprile per la Zona E. Per la Zona F, non vi sono limitazioni.
- Manutezione periodica: La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.
- Controlli di efficienza energetica:
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica [kW] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10<P<100 2 P≥100 1 Generatori alimentati a gas metano o gpl 10<P<100 4 P≥100 2
Quanto costa
- Gli impianti che, all’atto dell’ispezione, non risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 5, comma 6 della D.G.R. 21 maggio 2021 n. 10-3262 e in corso di validità, saranno soggetti agli oneri di spesa secondo le tariffe riportate nella tabella 1 della medesima D.G.R.
- Classi di potenza:
Potenza Importo Pn < 35 € 370,00 35 < Pn <100 € 430,00 100 < Pn < 350 € 620,00
Accedi al servizio
- Per chiarimenti o informazioni contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Biella.
- 0153507418
- 0153507256
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni : Provincia di Biella - Impianti Termici
Per ulteriori informazioni : ARPA Piemonte
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Pagina aggiornata il 24/03/2025